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Il meccanismo è facile:
1. Dal tuo computer, accedi a Facebook.
2. A sinistra, clicca su Raccolte fondi.
Suggerimento: se non vedi Raccolte fondi a sinistra, clicca su Altro….
3. A sinistra, clicca su Raccogli donazioni.
4. Clicca su No profit.
5. Puoi scegliere una delle seguenti opzioni:
– scorrere fino a trovare l’organizzazione no profit per la quale vuoi raccogliere fondi;
– digitare nella barra di ricerca per trovare l’organizzazione no profit per la quale vuoi raccogliere fondi.
6. Seleziona la no profit.
7. A sinistra, inserisci quanto segue:
– L’importo totale che vuoi raccogliere
– La valuta in cui vuoi raccogliere i fondi
8. Clicca su Crea.
Visualizzerai una finestra pop-up in cui puoi invitare i tuoi amici a fare una donazione, condividere la raccolta fondi nel feed e contribuire anche tu con una donazione.
DETRAZIONI E DEDUZIONI SULLE DONAZIONI
La tua donazione a Sine Modo ti da diritto a una detrazione IRPEF o deduzione dal reddito dichiarato. Qui di seguito ti riportiamo una sintesi delle relative norme.
L’articolo 83, D.Lgs. n. 117/2017, applicabile già dal 2018 con riferimento alle erogazioni liberali ad ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, prevede:
– al comma 1, la detrazione IRPEF del 30%, nel limite di spesa annuale di € 30.000,00 delle erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo Settore;
La detrazione è aumentata al 35% qualora l’erogazione liberale in denaro sia effettuata a favore di organizzazioni di volontariato.
Nel caso di erogazioni liberali in denaro, è richiesto che il versamento sia effettuato tramite banca, posta o mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili” previsti dall’articolo 23, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
– al comma 2, la deducibilità, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato dal soggetto erogatore (persona fisica, ente o società) delle erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo Settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, D.Lgs. n.117/2017.
La quota di deduzione che supera il reddito complessivo, diminuito di tutte le deduzioni, può essere dedotta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
La detrazione e la deduzione di cui ai commi 1 e 2, art. 83, D.Lgs. n. 117/2017 non sono cumulabili tra loro. Inoltre, le stesse non possono essere cumulate con eventuali deduzioni o detrazioni previste da altre disposizioni di legge.